Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, riconosce e promuove la responsabilità sociale delle imprese, quale condizione per la promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile e quale elemento di crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, da una maggiore coesione sociale e dal pieno rispetto dei diritti dei consumatori.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, e in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e ai documenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ha lo scopo di favorire e di incentivare l'assunzione da parte delle imprese di comportamenti socialmente responsabili e di verificare che tali impegni siano effettivamente mantenuti e attuati.
      3. Lo Stato ha la responsabilità primaria di promuovere e garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti umani riconosciuti dal diritto nazionale e internazionale; in particolare, lo Stato ha la responsabilità di assicurare che le compagnie multinazionali e le altre imprese che operano nel suo territorio, entro le loro rispettive sfere di attività ed influenza, garantiscano il rispetto di tali diritti, inclusi i diritti e gli interessi delle popolazioni indigene e di altri gruppi vulnerabili.
      4. Lo Stato promuove l'integrazione dei princìpi della responsabilità sociale delle imprese nel sistema di istruzione e formazione, generale e professionale, in materia di gestione d'impresa.

 

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